1. Per le professioni sanitarie i decreti di cui al titolo IV sono proposti dal Ministero della salute, a cui spettano altresì i compiti di vigilanza sugli Ordini.
2. È fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 1o agosto 2006, n. 249.
3. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.